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Tra le misure adottate dal Governo con il Decreto Legge n. 18/2020 al fine di attenuare le conseguenze che l’emergenza Covid – 19 ha inevitabilmente prodotto sulle diverse fasce e categorie della popolazione, vi sono quelle specificamente rivolte alle famiglie e, in particolare, ai genitori di figli minori di 16 anni.
Sin dal 5 marzo scorso, infatti, i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono stati sospesi, così ingenerando difficoltà organizzative all’interno dei nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, i quali si sono trovati a dover coniugare l’assistenza alla prole con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il D.L. 18/2020, agli articoli 23, 24, 25 e 47, ha pertanto previsto due distinte misure di sostegno, il congedo e il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, alternativamente fruibili, con i distinguo di seguito esaminati, dai dipendenti del settore privato, dagli iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi e dai dipendenti del settore pubblico. Disposizioni specifiche sono state dettate, poi, per i genitori di persone con disabilità.
Con riferimento ai dipendenti del settore privato, il Decreto prevede una preliminare distinzione tra: genitori di minori di età non superiore ai 12 anni (art. 23, commi 1 – 4) e genitori di età compresa tra il 12 e i 16 anni (art. 23, comma 6).
Per i primi, infatti, è previsto uno specifico congedo, per un totale complessivo di quindici giorni, la cui fruizione è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tale congedo viene remunerato nella misura del 50% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa.
Importante sottolineare che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 fruiti dai genitori nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche sono convertiti nel congedo previsto dalla normativa in esame, con diritto alla relativa indennità e non vengono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale, solitamente indennizzato nella misura del 30 % (con conseguente conservazione, per il lavoratore, del periodo fruibile a titolo di congedo parentale e di godimento nell’attualità di un’indennità di misura superiore).
In alternativa alla fruizione del congedo, il comma 7 dell’art. 23 prevede la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus dell’importo massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Per i genitori dipendenti privati con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, invece, ferma la possibilità di fruire del periodo di congedo indennizzato, il comma 6 dell’art. 23 prevede il diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche a condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
In tale ipotesi, al lavoratore non viene corrisposta alcuna indennità né riconosciuta alcuna contribuzione figurativa ma egli non può essere licenziato e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In definitiva, la norma istituisce una nuova tipologia di assenza giustificata che può durare anche per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche.
Anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, il Decreto n. 18/20 prevede la possibilità di fruire del congedo di 15 giorni complessivi fruibili alternativamente da entrambi i genitori, a condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
In questo caso variano, però, le modalità di calcolo dell’indennità che, per gli iscritti alla Gestione separata, viene riconosciuta, per ciascun giorno di congedo, nella misura del 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità (ovverosia il reddito dei 12 mesi precedenti all’erogazione dell’indennità o dell’eventuale periodo inferiore lavorato).
Per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, infine, ciascuna giornata di congedo viene indennizzata nella misura del 50% della retribuzione convenzionale giornaliera (i cui valori per il 2020 non sono ancora stati resi noti, rendendo pertanto probabile l’applicazione di quelli fissati per il 2019 dalla Circolare Inps n. 79/2019).
Anche alle categorie di lavoratori in esame si applica il comma 7 dell’art. 23 che, in alternativa alla fruizione del congedo, prevede la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus dell’importo massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
L’art. 25 del D.L. 18/2020 disciplina il congedo per i dipendenti del settore pubblico, prevedendo la possibilità, per i genitori con prole di età inferiore ai 12 anni, di beneficiare dello specifico congedo indennizzato al 50%, a carico della amministrazione pubblica di appartenenza, per un periodo complessivo massimo di 15 giorni; trattasi, anche in questo caso, di congedo fruibile alternativamente da entrambi i genitori a condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
La norma, inoltre, prevede che il congedo e l’indennità non spettino qualora uno o entrambi i genitori stiano già fruendo di analoghi benefici.
Come per i dipendenti privati, anche per quelli pubblici con prole di età compresa tra i 12 e i 16 anni, vi è la possibilità di accedere al congedo non retribuito per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, con diritto alla conservazione del posto e conseguente divieto di licenziamento.
Per i dipendenti pubblici non è invece previsto il bonus per l’acquisto di servizi di baby – sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori di 12 anni, con l’eccezione dei lavoratori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari nonché il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19.
Il Decreto Legge “Cura Italia” ha, inoltre, doverosamente dettato anche talune specifiche disposizioni per tutti i lavoratori, privati e pubblici, con figli affetti da disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, stabilendo, al comma 5 dell’art. 23, l’accesso al congedo indennizzato ovvero, in alternativa, la concessione del bonus per l’acquisto di servizi di baby- sitting a prescindere dall’età dei figli e, dunque, anche in presenza di prole di età superiore ai 12 anni.
L’art. 24 del Decreto n. 18/2020 ha esteso, poi, la durata dei permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, incrementandoli di ulteriori 12 giornate complessivamente fruibili nei mesi di marzo e aprile.
Tale beneficio subisce una limitazione solo per il personale sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale impegnato nell’emergenza Covid – 19, a cui verrà riconosciuto solo se compatibile con le esigenze lavorative.
L’art. 39 dispone, altresì, che i lavoratori dipendenti disabili o che, per quel che qui interessa, abbiano nel proprio nucleo familiare una persona affetta da disabilità grave, abbiano diritto, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (artt. 18- 23, L. 81/2017), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Infine, l’art. 47, comma 2, detta un’importante disposizione conseguente alla sospensione delle attività dei centri semi residenziali a carattere socio assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio sanitario.
Tale norma prevede, infatti, che, fino al 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro di uno dei due genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di licenziamento, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri sopraindicati.
A più di un mese dall’entrata in vigore delle misure sopra descritte, e in vista della graduale ripresa delle attività produttive e della prosecuzione della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche, appare utile effettuare un primo bilancio sull’efficacia degli strumenti adottati dal Governo a sostegno delle famiglie.
Per quanto concerne i congedi, il Governo attendeva 1,7 milioni di domande per una spesa massima di 1,4 miliardi, mentre ne sono giunte solamente 206.608.
Il bonus baby sitting è risultato ancor meno efficace: a fronte di 160 mila domande attese ne sono pervenute solo 52 mila, con una spesa di 25 milioni di euro rispetto alla previsione di 112 milioni per i privati e di 11,3 milioni sui 30 previsti per i dipendenti del settore statale.
Ciò in quanto, probabilmente, per molte famiglie che prima non ne avevano mai avuto necessità, è stato difficile trovare una persona di fiducia cui affidare i figli, difficoltà senza dubbio aggravata dalla paura dei contagi.
In realtà, a ben vedere, né il congedo né il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting sembrano aver fornito un efficace supporto alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori.
Tale inefficacia appare ancor più evidente se si pensa che, per il periodo da maggio a settembre, ove il bonus per i servizi di baby-sitting dovesse essere riconfermato nella misura di 600 euro, non sarebbe sufficiente a coprire nemmeno una minima parte delle spese da sostenere, ad esempio, per due bambini assistiti 8 ore da una baby sitter per 5 giorni alla settimana, e che, allo stesso modo, l’eventuale riproposizione del congedo per soli 15 giorni complessivi per ogni famiglia sarebbe a dir poco insufficiente.
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