Bonus liberi professionisti, autonomi e co.co.co: cosa prevede il decreto Cura Italia

L’emergenza sanitaria che ha colpito e messo in ginocchio il nostro Paese ha delle conseguenze, non solo sanitarie ma, cosa da non sottovalutare, soprattutto economiche.

Al fine di assicurare una tutela, quanto più ampia possibile, ai professionisti e alle imprese i cui fatturati sono risultati sensibilmente ridotti a causa dell’emergenza epidemiologica, il Governo è intervenuto con diversi decreti legge, fra i quali si evidenzia il cosiddetto decreto legge “Cura Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020.

La presente trattazione, in particolare, riguarda le previsioni contenute nel suddetto decreto relative ai liberi professionisti.

I. LA SITUAZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS.

È opportuno, in primo luogo, esaminare l’art 27 del predetto decreto, il quale prevede l’erogazione di una indennità pari ad € 600, non soggetta a tassazione, per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partite IVA attive alla data del 23 febbraio 2020, dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e coordinativa iscritti alla Gestione separata INPS.

Da una prima disamina del suddetto decreto, tuttavia, è emersa una esclusione di tutti i liberi professionisti iscritti ai relativi ordini professionali (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri etc). Ed invero l’INPS, con comunicazione n. 1288 del 20.03.2020, pubblicata sul proprio portale informatico, ha precisato come potessero beneficiare della predetta indennità solo ed esclusivamente i “liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e che non hanno altre forme di previdenza obbligatoria” (Cfr. circolare INPS n. 1288 del 20.03.2020). I potenziali fruitori di suddetta agevolazione sono quindi i seguenti:

I. Liberi professionisti non iscritti in Casse private, in possesso di regolare partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e non titolari di trattamento pensionistico diretto e di altre forme di previdenza obbligatoria;

II. Lavoratori Co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e con iscrizione esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 26 della Legge n. 335/1995, con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari al 34,23% per l’anno 2020;

III. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, Assicurazione generale obbligatoria, quindi artigiani, commercianti, agenti di commercio, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli iscritti alla gestione autonoma etc, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e di altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione separata INPS.

Tutti i lavoratori rientranti nelle categorie sopra indicate, ad eccezione dei casi di incompatibilità con la normativa di riferimento (la predetta indennità, infatti, non risulta cumulabile con:
A) reddito di cittadinanza;
B) assegno ordinario di invalidità;
C) APE (anticipo pensionistico) sociale;
D) pensioni dirette a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria; è, invece compatibile con le indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) nonché con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali e con le prestazioni di lavoro occasionali nei limiti dei compensi di importo non superiori ad € 5.000,00 annui)
,
possono domandare il pagamento della suddetta indennità all’INPS secondo le modalità di seguito descritte.

Le modalità di presentazione della domanda sono di natura telematica (collegamento al server dell’INPS mediante Pin INPS o Sistema Pubblico di Identità digitale – Spid – o mediante la CNS – Carta Nazionale dei Servizi -) o, in alternativa per tutti coloro che non possiedano tali mezzi, mediante i canali dei professionisti abilitati, come i Caf o i Patronati.

II. LA SITUAZIONE PER GLI ISCRITTI A REGIMI PREVIDENZIALI DIFFERENTI DALL’INPS: COSA CAMBIA?

La normativa così come sopra riportata avrebbe, ingiustamente, escluso milioni di cittadini/contribuenti (secondo il Rapporto sulle professioni 2018 sono c.a 1 milione e 400 mila i professionisti), dalla fruizione di una misura che, seppur minima se rapportata alla perdita economica derivante dalla chiusura dell’attività o dalla sua sensibile contrazione, potrebbe risultare indispensabile durante il periodo di emergenza.

A tal riguardo, pertanto, è stato introdotto l’art. 44 del succitato decreto e rubricato, per l’appunto, “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”, il quale ha previsto l’istituzione di un apposito “Fondo”, per l’appunto definito “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a garantire a tutti coloro che erano stati esclusi dalla precedente previsione di legge, il riconoscimento di una indennità di pari importo di quella prevista per coloro iscritti alla Gestione Previdenziale dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale.

I lavoratori che possono fruire di tale indennità sono: a) tutti coloro che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione) non superiore ad € 35.000 e la cui attività, ovviamente, sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria; b) tutti coloro che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione) compreso tra € 35.000 ed € 50.000 e si trovino in una delle seguenti condizioni:

• Aver chiuso la posizione IVA nel periodo compreso tra il 23.02.2020 ed il 31.03.2020;

• Aver cessato, ridotto o sospeso la propria attività autonoma o libero-professionale con una riduzione di almeno il 33% del reddito percepito nel I trimestre 2020 rispetto a quello 2019, sempre a causa dell’emergenza epidemiologica.

Le relative domande, previa verifica da parte dei differenti Enti previdenziali circa la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità e verifica dell’insussistenza di cause di inammissibilità (sono, infatti, espressamente considerate cause di esclusione del diritto di percezione:
A)carenza dei requisiti di lavoro autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
B)aver presentato per medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
C)essere già percettori di analoghe istanze di indennità previste dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;
D) superamento dei requisiti reddituali indicati dal decreto)
, dovranno essere presentate, da ciascun professionista, secondo le modalità espressamente indicate dai singoli enti previdenziali.

È verosimile che il Governo adotti un nuovo decreto con ulteriori misure a sostegno dell’economia, prevedendo l’erogazione del bonus anche per il mese di aprile con un possibile aumento del relativo importo da € 600 ad € 800.

Avv. Andrea Ribichesu

 

Il presente documento ha valore puramente divulgativo e non costituisce parere professionale in merito agli argomenti trattati.
Lo Studio è a completa disposizione, con i propri professionisti, per ogni approfondimento e consulenza specifica sul tema.

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