Il Decreto Rilancio (D.L n. 34 del 19 maggio 2020) nasce con l’idea di prevedere misure di sostegno economico in aiuto ai lavoratori, siano essi autonomi o dipendenti, alle famiglie e alle imprese.
Annunciato il 13 aprile scorso, la versione definitiva del decreto composta da 266 articoli è stata pubblicata in data 19 maggio 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 128.
Di seguito alcune delle novità in esso contenute, con specifico riferimento alle misure rivolte a garantire un sostegno alla famiglia e al lavoro:
• CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA
Un primo importante intervento è quello previsto in relazione alla situazione dei contratti di locazione.
Difatti, l’articolo 28, rubricato “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, riconosce espressamente la possibilità, ai soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi che non siano superiori alla somma di 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, di ottenere un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.
• RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE
L’art. 30 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche) prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
• REDDITO DI EMERGENZA
All’articolo 82, il Decreto prevede il riconoscimento di un ausilio economico, definito, per l’appunto, “Reddito di emergenza” e avente quale obiettivo quello di adiuvare i nuclei familiari che versino in situazione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ausilio economico, il cui ammontare potrà essere ricompreso tra i 400,00 e gli 800,00 euro, verrà erogato in due quote, ed è subordinato alla presentazione, da parte dell’interessato, di regolare domanda entro il mese di giugno 2020.
I requisiti sono i seguenti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) reddito familiare inferiore, nel mese di aprile 2020, ad € 30.000,00: c) valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, inferiore alla soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.00.Tale massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza all’interno del nucleo familiare di un componente in condizioni di grave disabilità o di non autosufficienza.
• NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Tra gli interventi più attesi del “Decreto Rilancio” vi è la riconferma anche per il mese di aprile – con alcune novità – delle misure di sostentamento economico per i lavoratori autonomi già previste per il mese di marzo 2020.
Nello specifico, infatti, dispone l’art. 84 che “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020”.
Inoltre, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, non iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità – per il mese di maggio 2020 – pari ad euro 1.000.
La predetta indennità, pari ad euro 1.000 è riconosciuta, altresì, ai lavoratori indipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020.
• DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI
Fermo restando l’applicazione delle misure di sostentamento economico sopra indicate (indennità di euro 600,00) anche a favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, con il Decreto Rilancio è prevista la possibilità, fino al 30 giugno, a tutte le società ed associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, di non corrispondere i canoni di locazione e di concessione di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
Inoltre, gli acquirenti di ticket per assistere ad eventi sportivi potranno presentare istanza di rimborso ed il gestore dell’impianto, in alternativa, potrà rilasciare un voucher dello stesso valore.
• RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI
In considerazione delle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica, prevede l’art. 113 che gli enti locali possano effettuare delle operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di muti e di altre forme di prestito contratto con le banche.
• SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI
In linea con gli obiettivi normativi di tutela economica sopra indicati, il Decreto Rilancio prevede, altresì, una sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 agosto 2020 ed aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione.
• TAX CREDIT VACANZE
Altro aspetto volto al rilancio dell’economica e del turismo è quello previsto dall’articolo 176.
Infatti, per i nuclei familiari con Isee non superiore ad euro 40.000 è previsto un bonus, (cosiddetto bonus vacanze), spendibile dal primo luglio al 31 dicembre 2020 per i servizi in ambito turistico in tutta Italia.
Il bonus, ammontante ad euro 500,00 per ogni famiglia, ad euro 300,00 per i nuclei familiari composti da due persone, ed infine ad euro 150,00 per i nuclei composti da una sola persona, potrà essere fruibile secondo la seguente modalità: 80% a titolo di sconto e 20% come detrazione d’imposta.
In sintesi, il Decreto Rilancio rinforza diversi e numerosi settori, dalla salute alla sicurezza, dalla tutela dei lavoratori alla salvaguardia della cultura passando attraverso le misure a sostegno dell’economia.
Avv. Andrea Ribichesu
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