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L’art. 42, c. 2, DL n. 18/2020, ha istituito una copertura Inail per coloro che contraggono un’infezione da coronavirus “in occasione di lavoro”.
Segnatamente: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (…) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela all’infortunato.
Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.
La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”.
L’Inail, nell’ambito della circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha in tal modo argomentato in merito alla disposizione di fonte normativa sovra trascritta: “La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.
In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail”.
Con la doverosa precisazione che sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconducono al significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”, tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie ed ineludibili del lavoratore.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi da seguirsi nel determinare la riconducibilità all’ “occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore, precisando che affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore, essendo sufficiente, a tal fine, che lo stesso sia avvenuto anche durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie (Cass. 13/05/2016 n. 9913).
Ed ancora, l’occasione di lavoro quale elemento costitutivo dell’infortunio indennizzabile, sussiste ogniqualvolta l’evento lesivo risulti ricollegabile, in modo non meramente marginale, all’esposizione dell’infortunato al rischio indotto dagli elementi (inerenti all’ambiente, alle macchine o alle persone) costituenti le condizioni oggettive dell’attività protetta; conseguentemente sono indennizzabili tutti quegli eventi che ledono l’integrità fisica del lavoratore per effetto di condotte imprudenti, negligenti o prive di qualsiasi perizia professionale messe in atto da colleghi nello svolgimento delle loro mansioni, e, quindi, anche di quei comportamenti che, seppure sorti per scherzo, hanno cagionato – in ragione della mancanza della necessaria avvedutezza dei loro autori – danni alla persona del lavoratore (Cass. 27/11/99 n. 13296).
Sono destinatari della tutela in commento, come chiarito dall’Inail, tutti i lavoratori, dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal D.P.R. n. 1124/1965, nonché gli altri soggetti indicati dal D. Lgs. n. 38/2000 e dalle ulteriori norme speciali in materia di obbligo e tutela assicurativa Inail.
Alla qualificazione del contagio da SARS-CoV-2 come potenziale infortunio consegue un – parimenti potenziale – profilo di responsabilità penale per il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio.
Questi è, infatti, in forza dell’art. 2087 c.c. e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, titolare di una posizione di garanzia che gli impone di tutelate l’integrità fisica e la personalità giuridica dei prestatori di lavoro e, pertanto, di fornire a questi ultimi i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, informarli al più presto, nel caso di esposizione al rischio di un pericolo grave ed immediato, circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, astenersi dal richiedere loro di riprendere l’attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.
Con particolare riguardo alla problematica in questione, l’art. 2, c. 6, D.P.C.M. 26 aprile 2020, ha così previsto: “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”.
Ed anche l’Inail è intervenuto sul tema attraverso un documento tecnico contenente le indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da nuovo Covid-19 nei luoghi di lavoro nella fase – cosiddetta – 2 di riapertura delle attività produttive prevista dal 4 maggio.
Si configura, pertanto, una condotta omissiva penalmente rilevante ai sensi dell’art. 40, c. 2, c.p., in capo al datore di lavoro che trascuri di adottare le misure necessarie ad impedire il contagio da coronavirus, qualora sia possibile ravvisare un nesso di causalità tra detta trascuratezza e l’evento dannoso.
In tal caso, il datore di lavoro risponderà dei reati di lesioni personali lievi (se la malattia sia giudicata guaribile entro i 40 giorni), gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 c.p., oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte.
In merito alla prova che l’infezione sia avvenuta in “occasione di lavoro”, l’Inail, nella citata circolare, ha rilevato che per gli operatori sanitari, esposti ad un rischio di contagio elevato, aggravato fino a diventare specifico, in ragione della elevatissima probabilità che vengano a contatto con il nuovo coronavirus, il nesso di causa si presume in quanto fondato su elementi di natura indiziaria gravi, precisi e concordanti che consentono di escludere altre ragionevoli ipotesi.
Ad ulteriore condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre posizioni professionali – per le quali vige, parimenti, la presunzione anzidetta – che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: ci si intende riferire, ad esempio, ai lavoratori che operano in front-office, agli addetti alla cassa, agli addetti alle vendite/banconisti, al personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, agli operatori del trasporto infermi.
La tutela in commento, estesa, come detto, a tutti i lavoratori assicurati all’Inail, ricomprende, comunque, anche le ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause del contagio si presenti non agevole. In siffatta ipotesi, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né possa presumersi, nel senso poc’anzi posto in luce, che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura, privilegiando, essenzialmente, i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Avv. Roberta Serreli
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