Sospensione mutui, finanziamenti e leasing: emergenza Covid-19

Nel periodo di emergenza da Covid-19 sono state adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) alcune misure in tema di sospensione di mutui, finanziamenti e leasing, dapprima con D.L. 9/2020 del 2 marzo 2020 per i lavoratori dipendenti e successivamente, con il D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia”, anche per i lavoratori autonomi e le micro, piccole e medie imprese.
Per il lavoratori dipendenti, è prevista la sospensione del pagamento dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa, per il termine massimo di nove mesi.

Al fine di ottenere la suddetta sospensione vi deve essere il rispetto delle seguenti condizioni: i) sospensione  dal  lavoro  per  almeno  30  giorni  lavorativi consecutivi o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di  almeno  30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo; ii) il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro; iii) il mutuo deve essere stato attivato per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso; iv) il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

La durata della sospensione potrà essere:
a) di massimo sei mesi  in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
b) di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
c) di massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.
Nulla esclude che il lavoratore dipendente possa presentare più richieste per lo stesso mutuo, con il prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.
La richiesta può essere presentata anche dal lavoratore dipendente, titolare del contratto di mutuo, che si trova in ritardo nel pagamento delle relative rate, a condizione che questo non superi i 90 giorni consecutivi.

Per i lavoratori autonomi e le micro, piccole e medie imprese la sospensione dei mutui, dei prestiti e delle linee di credito è stata introdotta dall’art. 56 del DL. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”.

Al fine di accedere a detta sospensione i lavoratori autonomi e le imprese devono presentare un’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che attesti di avere registrato, a causa dell’emergenza Covid-19, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la data di presentazione della domanda (se inferiore ad un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019.

In merito alla durata della sospensione, il richiedente potrà scegliere il periodo di sospensione delle rate sino a un massimo di 18 mesi, suddivisibile anche in due periodi.
A favore delle imprese, inoltre, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito del 2019, immediatamente operativo, al quale hanno aderito l’ 80% delle banche italiane.

In ragione di detto accordo, le imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono usufruire della c.d. moratoria ABI per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.

Ciò significa che le imprese potranno chiedere la sospensione, per un anno, del versamento della quota capitale delle rate per i finanziamenti a medio lungo termine e per le operazioni di leasing immobiliare o mobiliare.

Per le operazioni che determinano l’allungamento della durata delle rate dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.

Invece, per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Peraltro, l’Addendum prevede che le Banche possano offrire a favore delle imprese condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’accordo, al fine di andare incontro alle loro esigenze.

Tra le condizioni migliorative rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sospensione dell’intera rata; la possibilità di sospendere e allungare operazioni di imprese diverse dalle PMI (alle quali è esplicitamente riferito l’Accordo 2019); la mancata previsione di un aumento del tasso; la possibilità di sospendere e allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano le caratteristiche espressamente indicate nell’Accordo 2019 e di sospendere e allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020.

Le misure stabilite dall’ABI risultano convenienti sia per le imprese richiedenti, le quali eviteranno la segnalazione alla Centrale dei Rischi, sia per gli istituti di credito, potendo questi ultimi evitare di qualificare il credito come deteriorato.
La procedura: i lavoratori dipendenti, gli autonomi e le imprese possono inoltrare le domande a partire dal 30 marzo 2020, attraverso la compilazione di un modulo dedicato disponibile anche sul sito della Consap da inoltrare direttamente alla propria banca.

Oltre al modulo compilato, bisognerà consegnare alla banca anche l’autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti, mentre non è prevista la consegna della certificazione ISEE. Successivamente, sarà onere della filiale acquisire la documentazione e consegnarla direttamente alla Consap in modo che questa disponga le verifiche opportune e fornisca una risposta entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

La sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate oppure nel caso di finanziamenti che hanno già avuto agevolazioni pubbliche, come ad esempio per i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa.

Inoltre, il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha specificato che può accedere alle suddette sospensioni anche l’impresa che ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti, fermo restando che le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del Decreto c.d. “Cura Italia”, quindi dal 17 marzo 2020, non possono essere incluse nella sospensione.

Nell’ipotesi in cui la domanda venga accolta, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi che diverranno 45 in caso di mutuo cartolarizzato.
È doveroso sottolineare che gli istituti di credito o le società leasing, ricevuta la domanda di sospensione, non devono procedere con alcuna attività istruttoria, bensì limitarsi ad agire nei seguenti modi:
i) non revocare in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
ii) prorogare, senza alcuna formalità, sino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
iii) sospendere sino al 30 settembre 2020 i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Concessa la sospensione del mutuo e dei finanziamenti, relativamente agli interessi si rileva che il Fondo c.d. Gasparrini corrisponderà alle banche, in luogo dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolate sulla base dell’Irs o del’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento.

Il restante 50% della quota dei mancati interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Esaurita la fase di sospensione, il mutuatario riprenderà, con l’applicazione dei tassi vigenti in quel momento, a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda; il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza la richiesta di garanzie aggiuntive rispetto a quelle concordate al momento della conclusione del contratto di mutuo.
Infine, si specifica che, in attesa di un auspicabile intervento del Governo, la sospensione del mutuo non potrà essere richiesta per i mutui per l’acquisto di una seconda casa, i prestiti personali e le cessioni del quinto.
Avv. Gianluca Pappalardo


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