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Al fine di ottenere la suddetta sospensione vi deve essere il rispetto delle seguenti condizioni: i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo; ii) il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro; iii) il mutuo deve essere stato attivato per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso; iv) il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
Per i lavoratori autonomi e le micro, piccole e medie imprese la sospensione dei mutui, dei prestiti e delle linee di credito è stata introdotta dall’art. 56 del DL. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”.
Al fine di accedere a detta sospensione i lavoratori autonomi e le imprese devono presentare un’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che attesti di avere registrato, a causa dell’emergenza Covid-19, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la data di presentazione della domanda (se inferiore ad un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019.
In ragione di detto accordo, le imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono usufruire della c.d. moratoria ABI per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.
Ciò significa che le imprese potranno chiedere la sospensione, per un anno, del versamento della quota capitale delle rate per i finanziamenti a medio lungo termine e per le operazioni di leasing immobiliare o mobiliare.
Per le operazioni che determinano l’allungamento della durata delle rate dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
Invece, per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Peraltro, l’Addendum prevede che le Banche possano offrire a favore delle imprese condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’accordo, al fine di andare incontro alle loro esigenze.
Tra le condizioni migliorative rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sospensione dell’intera rata; la possibilità di sospendere e allungare operazioni di imprese diverse dalle PMI (alle quali è esplicitamente riferito l’Accordo 2019); la mancata previsione di un aumento del tasso; la possibilità di sospendere e allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano le caratteristiche espressamente indicate nell’Accordo 2019 e di sospendere e allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020.
Oltre al modulo compilato, bisognerà consegnare alla banca anche l’autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti, mentre non è prevista la consegna della certificazione ISEE. Successivamente, sarà onere della filiale acquisire la documentazione e consegnarla direttamente alla Consap in modo che questa disponga le verifiche opportune e fornisca una risposta entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
La sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate oppure nel caso di finanziamenti che hanno già avuto agevolazioni pubbliche, come ad esempio per i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa.
Inoltre, il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha specificato che può accedere alle suddette sospensioni anche l’impresa che ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti, fermo restando che le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del Decreto c.d. “Cura Italia”, quindi dal 17 marzo 2020, non possono essere incluse nella sospensione.
i) non revocare in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
ii) prorogare, senza alcuna formalità, sino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
iii) sospendere sino al 30 settembre 2020 i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.
Concessa la sospensione del mutuo e dei finanziamenti, relativamente agli interessi si rileva che il Fondo c.d. Gasparrini corrisponderà alle banche, in luogo dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolate sulla base dell’Irs o del’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento.
Il restante 50% della quota dei mancati interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Esaurita la fase di sospensione, il mutuatario riprenderà, con l’applicazione dei tassi vigenti in quel momento, a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda; il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.
Il presente documento ha valore puramente divulgativo e non costituisce parere professionale in merito agli argomenti trattati.Lo Studio è a completa disposizione, con i propri professionisti, per ogni approfondimento e consulenza specifica sul tema.